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Statuto del Centro Islamico
di Milano e Lombardia - Parte seconda

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ART. 7 SOCI


I Soci del Centro si dividono in tre categorie: 1. i soci effettivi; 2. i soci aderenti; 3. i soci onorarii.

ART. 8
SOCI EFFETTIVI

Sono soci effettivi i fondatori del Centro e tutti coloro che ad esso vengono ammessi a norma dell' art 6 Il socio effettivo ha i seguenti doveri: - partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie del Centro; - versare le quote di associazione alle scadenze e con le modalità indicate dal Tesoriere; - svolgere con diligenzia e solerzia il compito affidato a lui e da lui accettato; - essere fedele al Centro; - collaborare alla programmazione delle attività e partecipare alle iniziative del Centro in campo culturale, sociale, religioso, ricreativo ed a qualsiasi iniziativa per realizzare gli scopi del Centro. Il socio effettivo ha i seguenti diritti: - partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie del Centro; - collaborare alla programmazione delle attività; - essere eletto al Consiglio della Consultazione (Mağglis Sciùra) e ricoprire le cariche elettive del Centro.

ART. 9
SOCI ADERENTI

Sono soci aderenti tutti coloro che sono stati ammessi in via provvisoria dal C.D. fino a quando, dopo che il G.C. non ne abbia deliberato l'ammissione al Centro come soci effettivi, non sia avvenuta l'iscrizione nel Libro dei soci effettivi. Il socio aderente ha i seguenti doveri: - versare la quota di associazione; - svolgere con diligenza e solerzia il compito a lui affidato e da lui accettato; - essere fedele al Centro; - partecipare alle iniziative del Centro in campo culturale, sociale, religioso, ricreativo ed a qualsiasi iniziativa per realizzare gli scopi del Centro. Il socio aderente ha i seguenti diritti: - partecipare, a livello esecutivo, in tutte le attività per cui esiste una commissione di lavoro, in cui possono essere messe al servizio della Causa di Allàh le sue capacità e le sue competenze specifiche; - depositare osservazioni scritte all'ufficio di segreteria; - assistere alla seduta del G.C. dove si delibera sulla sua domanda di ammissione al Centro come Socio effettivo; - essere iscritto nel Libro dei soci al verificarsi di tutte le condizioni per l'iscrizione.

ART. 10
SOCI ONORARI

Sono soci onorari tutti coloro che, per le loro qualità (morali e religiose) la loro levatura spirituale, i loro meriti universalmente riconosciuti loro vengono ammessi al Centro, con il voto favorevole di 2/3 del G.C. senza le procedure richieste per l'acquisizione della qualità di socio del Centro. Il socio onorario ha diritto di partecipare come osservatore a tutte le attività del Centro, sia in sede decisionale che consultiva, ma senza diritto di voto.

ART. 11 CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La cessazione della qualità di socio effettivo avviene: 1. per assenza ingiustificata di due volte alle assemblee, quando la convocazione sia stata regolarmente notificata; 2. mancato pagamento della quota sociale; 3. dimissioni (devono essere presentate entro il 30 ottobre; in difetto il socio è tenuto al pagamento della quota sociale dell'anno successivo); 4. decadenza dalla posizione di socio effettivo (è dichiarata dal G.C. su richiesta del C.D.); 5. per oggettiva dissociazione dal Centro, con attività di cui all' art 3 dello Statuto, svolte a nome e/o per conto di altra organizzazione, anche se si tratta di attività per la Causa di Allàh, senza autorizzazione (la cessazione è dichiarata dal C.D. e convalidata dal G.C); 6. per espulsione. La cessazione della qualità di socio aderente avviene: 1. per mancato accoglimento della domanda da parte del G.C., 2. per rinuncia all'iscrizione, dopo l'ammissione; 3. per incoerenza dottrinale e pratica con il presente statuto (dichiarata dal G.C. a convalida del provvedimento di sospensione preso dal C.D.); 4. mancato pagamento della quota associativa; 5. dimissioni; 6. espulsione.

ART. 12 ESPULSIONE

L' espulsione è di competenza del G.C. straordinario ed il provvedimento viene preso con i due terzi dei presenti. E' causa di espulsione l'accertamento di fatti che provano incoerenza dottrinalee pratica con il Corano e la Sunna, attività o dichiarazioni inconciliabili con la qualità di musulmano, di membro del Centro, per violazione dello statuto e delle deliberazioni dei suoi organi. I fatti vanno denunciati al C.D. che, senza ascoltare il denunciato, lo sospende da qualsiasi attività e convoca il G.C. perchè, dopo aver ascoltato il prevenuto, decida sul merito. L'espulsione è inappellabile e ad essa viene data pubblicità con la comunicazione del provvedimento a enti, organismi ed associazioni del mondo islamico. L'espulso non può essere riammesso, se non con il voto di 2/3 dell'assemblea dei soci effettivi. Il voto sull'espulsione è sempre palese.

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