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Statuto del Centro Islamico
di Milano e Lombardia - Parte terza

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ART. 13
GLI ORGANI
DEL CENTRO

Gli organi del Centro sono:
1. l'Assemblea dei soci effettivi;
2. il Consiglio della consultazione (mağlis shura) 3. il collegio dei senatori (mağlis al-umanà) 4. il Gran Consiglio (mağlis al-'àqd ua l-hàll) 5. il Presidente (il mas//ùl) 6. il Comitato direttivo.

ART. 14 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è formata dai soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale.Si riunisce una volta all'anno, svolge funzioni di controllo, discute ed approva il bilancio, stabilisce la quota di associazione, può chiedere, a domanda della maggioranza dei suoi membri (50% più uno), la convocazione dell'Assemblea straordinaria. Ogni due anni elegge i membri elettivi del Consiglio della Consultazione.

ART. 15 CONVOCAZIONE

La data di convocazione dell'assemblea è comunicata dal Segretario con lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della data della seduta. Con la presenza, in prima convocazione, di almeno 2/3 degli aventi diritto, l'assemblea è validamente costituita. Dopo 2 ore, è validamente costituita con la presenza del 50 % più uno dei soci effettivi. I soci possono partecipare all'assemblea anche con delega scritta, conferita ad un altro socio. Un socio non può portare più di tre deleghe.

ART. 16 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il Presidente del Centro può convocare l'Assemblea straordinaria con avviso per raccomandata, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della seduta.

ART. 17
IL CONSIGLIO DELLA CONSULTAZIONE (Mağlis Shura)

Il Consiglio della Consultazione è eletto per 2/3 dall'Assemblea dei soci effettivi e per 1/3 dall'U.C.O.I.I. i suoi membri fanno parte del Gran Consiglio del Centro Islamico.

 

ART. 18
IL COLLEGIO
DEI SENATORI

Il Collegio del Senatori (màğlis al–umanà) è costituito dai pionieri dell'attività islamica in Milano e Lombardia, in possesso dei requisiti per essere membri del Centro. Il numero dei suoi membri non deve mai superare quelli del Consiglio della Consultazione. L'appartenenza al Collegio dei Senatori è incompatibile con la qualità di membro del Consiglio della Consultazione. La qualità di membro del Collegio dei Senatori si perde, per dimissioni, per la perdita delle caratteristiche richieste per l' appartenenza al Centro, per trasferimento definiti fuori dall'ambito della Regione Lombardia. I suoi membri fanno parte del Gran Consiglio del Centro. Se un membro del collegio dei Senatori, benchè regolarmente invitato, non presenzi alla seduta del Gran Consiglio, non viene contato per la determinazione del quorum.

ART.19 IL GRAN CONSIGLIO (Mağlis al-'Aqd
ua l-Hall)

E' costituito dai membri del Consiglio della Consultazione (mağlis shura) e dai membri del Collegio dei Senatori (mağlis
al-umanà). Il Gran Consiglio del Centro funziona come Parlamento dai Musulmani di, Milano e Lombardia che fanno parte del Centro Islamico di Milano e Lombardia. Esso delibera l'ammissione al Centro di nuovi soci, delibera ed emette il provvedimento di espulsione, ammette i soci onorari, nomina il Collegio degli arbitri per dirimere controversie tra soci e tra soci e l'associazione, nomina il collegio dei revisori dei conti. Elegge il Presidente del Centro e convalida le nomine dei membri del Comitato direttivo fatte dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei membri.

ART. 20
IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentaza legale pro tempore del Centro nei confronti dei terzi ed in giudizio. Nomina i membri del Comitato direttivo, i quali entrano in carica con la loro approvazione da parte del Gran Consiglio. Cura l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali, dirige le riunioni, firma i verbali, convoca le riuninioni del C.D. e dell'Assemblea, organizza i rapporti del Centro con l'esterno, firma, congiuntamente al tesoriere, le operazioni finanziarie, ma non può svolgere la funzione di tesoriere. E' eletto con votazione a scrutinio segreto dal Gran Consiglio e per la sua elezione deve ottenere il 50% più uno dei voti del Gran consiglio. Dura in carica due anni e può essere riconfermato a tempo indeterminato. Dopo il primo anno ha facoltà di rinnovare, in tutto o in parte, il Comitato direttivo, con l'approvazione del Gran Consiglio.

ART. 21
IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo è costituito dai collaboratori del Presidente del Centro, che Io stesso nomina dopo la sua elezione da parte del Gran Consiglio. L'appartenenza al C.D. è incompatibile con lo svolgimento di attività direzionali o la titolarità di cariche in altre associazioni, la quali, sul territorio di Lombardia, abbiano gli stessi scopi del Centro, salvo che non si tratti di associazioni che operino sul territorio come sezioni del Centro. Il Comitato è costituito da un numero dispari di membri (il Presidente è compreso nel numero) e gli incarichi sono assegnati dal Presidente. Le riunioni del C.D. sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri, tra i quali ci deve essere il Presidente. Il C.D. si riunisce almeno 24 volte all' anno e, prima della chiusura della seduta, deve essere fissata la data della seduta successiva e l'ordine del giorno. Tale data non può essere cambiata se non all'unanimità. Le decisioni del C.D. sono vincolanti per il Presidente. Il C.D. ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Centro ed ha facoltà di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

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