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Prima parte
L’EREDITA' NELL'ISLAM
Introduzione e generalità

Il destino ineluttabile di ogni creatura umana è quello di morire e di finire nella tomba, che è il punto di partenza dal tempo e l’entrata nelle dimensioni dell’eternità. Le cose che formano il suo patrimonio non seguono il defunto, quando la sua salma esce dalla sua casa; i familiari e gli amici, dopo averlo calato nella tomba, si allontanano, ma con lui restano le sue buone azioni. E a questo punto cade a proposito ricordare l’importanza della virgola nello scrivere, dato che dalla sua posizione può dipendere un significato essenziale. Un esempio calzante al tema è quell’endecasillabo dei Sepolcri, un’opera di Ugo Foscolo, personaggio della letteratura italiana dell’ 800.
Vi si legge:
“Sol chi non lascia eredità d’affetti
poca gioia ha nell’urna”.
Il posizionamento della virgola nel testo indica la filosofia di vita del “virgolatore”.
Materialista:
“Sol chi non lascia eredità,
d’affetti poca gioia ha nell’urna”.
Idealista:
“Sol chi non lascia eredità d’affetti,
poca gioia ha nell’urna”.
Nel Sublime Corano, Allàh, rifulga lo splendor della Sua Luce, ha indicato non solo l’identità di coloro che hanno titolo a succedere al defunto che lascia un patrimonio, ma anche le relative spettanze, sicché la successione ereditaria avviene secondo la distribuzione fatta da Allàh, l’Altissimo. La materia è ostica; il testo, quindi, dovrà essere letto, riletto e studiato e, possibilmente, memorizzato in modo da poter avere una panoramica della materia, una visione organica della successione nell’Islàm. Uno dei cavalli di battaglia della propaganda islmofobica che ha come scopo la demonizzazione dell’islam negli occhi delle masse femminili europee largamente sfruttate dalle élites delle classi detentrici del potere nei diversi Paesi è proprio lo strumentalizzare, enucleandola dal contesto, la norma che dice che: La donna eredita la metà dell’uomo per cui il valore della donna è metà del valore dell’uomo. La verità è assolutamente diversa e questo saggio lo dimostrerà, se Allàh vuole, carte alla mano per sbugiardare i propagandisti menzogneri, spiegando con precisione linguistica e chiarezza concettuale una delle tante fandonie propalate per demonizzare l’Islàm e i Musulmani su tutti i mezzi di comunicazione di massa, al servizio del potere, salvo rare lodevoli eccezioni.

GENERALITA’

Il patrimonio
Il patrimonio è il complesso dei beni (mobili e immobili) della proprietà dei quali una persona è titolare e dei crediti nei confronti di terzi che essa ha. Quando la persona cessa di vivere si apre la successione mortis causa nella titolarità della proprietà dei beni che costituivano in vita il suo patrimonio e dei suoi crediti.

La successione a causa di morte

Deduzione dal patrimonio
dei debiti e delle spese
Quando il musulmano rende la sua anima ad Allàh**, la prima operazione successoria che deve essere eseguita è la deduzione dal suo patrimonio della somma necessaria al pagamento dei suoi debiti e delle spese funerarie. Quando ci sono debiti, se il loro ammontare è pari o superiore al valore del patrimonio che lascia, esso viene distribuito interamente tra creditori.

Asse ereditario
Quello che resta costituisce l’asse ereditario, l’eredità, che è destinata agli eredi indicati espressamente dalla Legge (il Sublime Corano e la Nobile Sunna) insieme alle quote che a ciascuno di essi spetta. La successione islamica è necessaria, per cui, non essendo l’eredità rinunciabile, l’acquisto di essa da parte dei successibili avviene di diritto.

Lasciti (legati)
Se il de cujus (il defunto), prima di morire, ha disposto dei lasciti [atti di ultima volontà (wasìyah)] il valore di essi non può superare un terzo del valore del patrimonio. Dopo la deduzione dei lasciti, dei debiti e delle spese funerarie, su ciò che resta si esercita il diritto degli eredi legittimi,

Status di erede
Allo status di erede il musulmano è chiamato per motivi di: matrimonio, parentela e patronato (dove esiste).

Impedimenti
Costituiscono impedimenti alla successione: (1) la differenza di fede; (2) il fatto che l’erede abbia provocato la morte del defunto.
Eredi
Gli eredi si dividono nelle sotto indicate categorie e vengono soddisfatti nel seguente ordine.
(1)
Eredi coranici
Gli eredi coranici (menzionati nel Sublime Corano), a ciascuno dei quali spetta, obbligatoriamente, una quota fissa (farḍ) nella misura prescritta, sono:
(1) il marito della defunta,
(2) la moglie del defunto,
(3) il padre,
(4) la madre,
(5) il nonno paterno e ogni ascendente maschio collegato al defunto per via maschile,
(6) l’ava paterna o materna,
(7) la figlia,
(8) la figlia della figlia,
(9) la figlia del figlio,
(10) la sorella germana,
(11) la sorella consanguinea,
(12) il fratello uterino e
(13) la sorella uterina.
(2)
Eredi ‛ùṣabah
(i parenti prossimi del marito)
Gli eredi ‛ùṣabah (‛àṣabah è il plurale di ‛āṣib che significa: parente prossimo che ha diritto alla legittima) entrano in possesso di quanto residua del patrimonio, dopo la deduzione delle quote spettanti agli eredi coranici. Se non ci sono eredi ‘àṣabah, vengono aumentate le quote agli eredi coranici (esclusi il marito e la moglie).

(3)
Parenti per linea femminile
Parenti per linea femminile sono le femmine, che non appartengono al primo e secondo gruppo.

(4)
I legatari
I beneficiari delle disposizioni di ultima volontà.

(5)
L’erario
-o-
Chi sono gli ‛ùṣabah?
Tra ‘ùṣabah si trovano:
(1) i parenti maschi per via maschile del defunto;
(2) i parenti prossimi del marito per causa di altri;
(3) le eredi femmine per quota fissa trasformate in agnati per la presenza di un agnato per proprio diritto a loro equivalente come parentela rispetto al defunto.

Regole della successione
riguardante gli agnati
Gli agnati sono i parenti in linea maschile uniti da legami di agnazione e l’agnazione è il legame di parentela da parte dei maschi, cioè dei discendenti dello stesso padre e tenuto conto della sola linea maschile.
-o-
La successione tra agnati è retta dal principio per cui il maschio riceve due volte rispetto alla femmina e dalla regola per cui l’agnato più prossimo esclude il più remoto.
Non opera l’istituto della rappresentazione per cui il figlio vivente del defunto esclude dalla successione il figlio del figlio premorto del defunto.
(la rappresentazione è l’istituto, presente nella legge italiana, per cui il figlio di un figlio del defunto a lui defunto pre-morto, partecipa alla successione al posto del padre defunto).
-o-
Disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie possono avere per oggetto:
(a) la nomina di esecutore testamentario (al-wāsìyyu);
(b) atto di ultima volontà (al-wasìyyah)
(a)
L’esecutore testamentario per espletare la sua funzione deve accettare l’incarico e i suoi compiti sono: (1) la ripartizione dell’eredità; (2) la rappresentanza degli eredi minori o assenti.
(b)
La disposizione di ultima volontà può avere per oggetto: un bene, il suo godimento, la remissione di un debito… In ogni caso il suo valore non può eccedere un terzo dell’eredità, né deve avere come beneficiario un erede, salvo l’espresso consenso degli altri eredi. Sono considerati atti di ultima volontà anche gli atti a titolo gratuito, o altri atti, se posti in essere durante il corso della malattia che ha condotto alla morte.
-o-
Donazione
Perché una donazione sia valida, l’erede deve dimostrare che il donante defunto ha agito mentre era nella piena capacità d’intendere e di volere.
-o-
Esclusione da legato
Nessuna disposizione coranica né profetica ha per oggetto l’esclusione di persona destinataria di legato (cioè la disposizione testamentaria con cui viene favorita una persona diversa dall’erede, mediante l’attribuzione di uno o più beni particolari), che ha causato la morte del defunto. La posizione del legatario che ha causato la morte dell’autore del lascito, essendo analoga a quella dell’erede, che ha causato la morte del defunto, è stata regolata attraverso l’interpretazione analogica con la norma che riguarda l’erede, per cui la persona che ha causato la morte del defunto e i suoi eredi non possono essere beneficiari di una disposizione di ultima volontà.
-o-
Sintesi
Nell’ordinamento islamico, che si fonda sul Sublime Corano (Parola di Allàh**) e sulla Nobile Sunna dell’Apostolo di Allàh*, il sistema di successione regola la distribuzione del patrimonio del musulmano defunto secondo la logica dell’equità, tenendo in considerazione il legame di parentela dell’erede rispetto al de cujus (il defunto).
-o-
Uno dei vantaggi di questo sistema sta nel fatto che la ricchezza viene distribuita nelle mani di diverse persone, per cui è quasi impossibile che essa diventi monopolio di un gruppo.
-o-
Il Sublime Corano precisa le parti dei figli, del padre e della madre, dei coniugi dei fratelli e delle sorelle nella sura IV (sura delle donne) alle àyàt 11, 12 e 176. Allàh** ha già dato a ognuno quello che gli spetta, sicché non c’è necessità di testamento per gli eredi.
-o-
In ogni caso il musulmano, che si trovi nella piena capacità d’intendere e di volere, può destinare alcuni suoi beni in beneficenza dopo la sua morte, per costituire in suo favore una stabile sàdaqah, ma per non danneggiare gli eredi, la disponibilità è limitata al valore di un terzo dell’eredità.

Fine della prima parte

Nel prossimo numero saranno esposti i 30 casi un cui le donne ereditano nella stessa misura degli uomini, i quattro casi in cui le donne ereditano la metà dell’uomo e daremo, se Allàh vuole, conto della ratio legis socio-economica della norma e numerosi casi in cui la donna eredità più dell’uomo.

CONTINUA

N.° 204

Giumada I
1438
Febbraio
2017

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